- mar mag 03, 2016 9:36 am
#340296
La procedura di installazione di attrazioni nei parchi a tema è regolamentate da questo
DM 18/05/2007.
Come si nota all'art. 4 comma 8 alcune limitazioni legate alla sicurezza possono essere imposte dalla commissione tecnica regionale.
In realtà già il produttore è obbligato a stabilire dei limiti dalla normativa tecnica di riferimento, che presumo possa essere la "http://[url=store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-13814-2005.html]UNI EN 13814-2005[/url], in tal caso le limitazioni sono legate non a valutazioni personali ma discendo da valutazioni tecniche.
Per esempio dall'esperienza aeronautica discendono le limitazioni sulla g positiva e negativa, le ragioni invece del limite dei sul 110-120 cm che spesso trova anche un'estensione all'età dei bambini, non sono legate a questioni di thrill ma vanno derivano da ricerche sui danni da stress su esoscheletro in fase di crescita. Non sono studi commissionati a causa dei rollercoaster, sia chiaro, derivano da studi sull'uso prolungato di zaini e cartelle appesantiti da libri (non a caso sono da tempo sul mercato zaini troller..). Questo per dire che nel caso dei coaster sarebbe un ulteriore travaso di materia, con i relativi limiti e controsensi.
Nel merito quindi dei numeri sarei davvero curioso di comprare questa UNI. Prima o poi mi toglierò questo sfizio...
Everything happens for a reason and that reason is usually physics.